Art. 17.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza interna).

      1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) per difendere, in cooperazione con l'AISE ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, la Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall'interno del territorio nazionale.

      2. Ai fini indicati al comma 1, l'AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l'AISE, anche all'estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione dei rischi derivanti da:

          a) eversione di qualunque natura;

          b) terrorismo;

          c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;

          d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;

          e) movimenti migratori;

 

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          f) minacce biologiche ed ecologiche.

      3. L'AISI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1 e 2, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
      4. L'AISI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assume la protezione.
      5. L'AISI ha alle proprie dipendenze i centri operativi situati nel territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AISE. Le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.